Se desideri conoscere la differenza tra Giornalista pubblicista e giornalista professionista, qui puoi trovare la risposta!
Professionisti e pubblicisti si occupano in egual modo della raccolta, elaborazione e diffusione delle notizie mediante l’utilizzo di canali come quotidiani, riviste, siti e riviste online, radio o televisione. Ricercano le notizie, raccolgono dati, intervistano, elaborano recensioni, servizi radiofonici o televisivi e reportage. Mentre, però, i giornalisti professionisti praticano questa professione in modo esclusivo e continuativo, i giornalisti pubblicisti possono farlo in modo occasionale e retribuito pur esercitando anche altre professioni. La differenza sostanziale tra giornalista pubblicista e giornalista professionista risiede dunque nell’esclusività della professione.
Un giornalista, sia esso pubblicista sia esso professionista, può esercitare la professione presso gli uffici stampa di enti sia pubblici che privati. Nelle redazioni delle agenzie di stampa. Presso le testate giornalistiche, non solo cartacee, ma anche online, televisive e radiofoniche.
Giornalista professionista: chi è?
Il Giornalista Professionista svolge la professione giornalistica in modo esclusivo, retribuito e continuativo. Per poter iscriversi all’Albo dei giornalisti nell’Elenco dei professionisti, secondo l’art. 29 – capo II Legge 3.2.63 n.69, deve possedere dei requisiti essenziali ovvero:
- avere un’età superiore ai 21 anni;
- essere iscritto nell’albo dei praticanti;
- esercitare la pratica giornalistica da almeno 18 mesi;
- aver superato la prova di idoneità professionale.
Ordine dei giornalisti: requisisti iscrizione Albo dei giornalisti professionisti
Il giornalista professionista può iscriversi all’Ordine dei giornalisti nell’Albo dei professionisti solo dopo un periodo di praticantato retribuito presso una redazione oppure dopo aver frequentato una scuola di giornalismo che lo faccia accedere all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione. Una volta iscritto all’Albo, il giornalista professionista deve praticare la professione giornalistica in modo esclusivo e continuativo.
Giornalista pubblicista: chi è?
Il Giornalista Pubblicista è tale se iscritto all’Albo dei giornalisti nell’Elenco Pubblicisti, secondo la legge n. 69 del 3/02/1963.
Il giornalista Pubblicista nasce proprio dall’esigenza di dare la possibilità a professionisti come medici, avvocati, architetti, insegnanti o semplicemente agli appassionati di scrittura, di collaborare con una o più testate giornalistiche divulgando informazioni inerenti una materia di interesse. Il Pubblicista, dunque, a differenza del giornalista professionista, può esercitare contemporaneamente altre professioni ed essere iscritto ad altri Albi.
Nella categoria dei Pubblicisti vi sono però collaboratori che non svolgono altre professioni, ma un’attività giornalistica esclusiva e continua.
Ordine dei giornalisti: iscrizione Albo dei giornalisti pubblicisti
Il giornalista pubblicista è iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’Albo dei pubblicisti. Il pubblicista può procedere con richiesta di iscrizione all’Albo dei Pubblicisti solo se dimostra di aver svolto attività giornalistica non occasionale e retribuita presso una testata giornalistica registrata al Tribunale e per un minimo di 24 mesi.
Si può fare richiesta di iscrizione all’elenco dei giornalisti pubblicisti solo esibendo prova documentale dell’attività pubblicistica svolta in modo continuativo e retribuita in modo regolare da almeno 2 anni. La richiesta di iscrizione va inoltrata al Consiglio dell’Ordine regionale. Ogni regione d’Italia ha un regolamento ben preciso che prevede differenti numeri di articoli, diversa retribuzione, tasse e colloquio finale. Le richieste di iscrizione devono essere corredate dagli articoli firmati e dalla certificazione da parte del Direttore degli articoli pubblicati nei 2 anni. Il tutto accompagnato dalle relative ricevute fiscali.
Professionisti e pubblicisti: in cosa consiste la formazione continua?
Per far in modo che non ci siano disparità nella formazione tra pubblicisti e professionisti, l’Ordine nazionale dei giornalisti ha stabilito l’obbligo della formazione continua. La formazione professionale continua dei giornalisti è un obbligo che investe tutti i giornalisti in attività, iscritti all’Albo, elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti. Tale obbligo è previsto dall’art. 3, comma 5, lett. b), Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, con modificazioni dalla legge 148/2011.
La formazione continua è articolata in trienni e l’obbligo di formazione decorre dal primo gennaio successivo alla data dell’iscrizione all’Albo.
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